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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo proposto si prefigge di realizzare una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della Costituzione, al fine di creare una disciplina che garantisca maggiore funzionalità ed efficienza al sistema giustizia.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'intervento incide sulle disposizioni dei seguenti provvedimenti normativi:

            a) decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati;

            b) decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

            c) decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari;

            d) decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia;

            e) decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, recante disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie;

            f) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario;

            g) legge 4 maggio 1998, n. 133, recante incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali;

            h) legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

 

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            i) decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, recante istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura;

            l) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

            m) decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

            n) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della magistratura;

            o) legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura;

            p) legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace;

            q) decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

            r) legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

            s) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

            t) legge 9 agosto 1993, n. 295, recante aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura;

            u) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, recante norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare;

            v) regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, recante approvazione del Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario;

            z) legge 5 agosto 1978 n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

            aa) legge 25 luglio 2007, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.

 

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C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa dello Stato.
        Nel rispetto delle autonomie regionali è esplicitamente previsto che nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano quanto alla obbligatoria conoscenza della lingua per il conseguimento dell'impiego.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Il disegno di legge, come già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni ed agli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione. Tuttavia è stata prevista l'emanazione di regolamenti ministeriali per disciplinare aspetti esecutivi e di dettaglio.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Nel nuovo testo viene inserita la nuova definizione normativa di «magistrato ordinario in tirocinio» in sostituzione della precedente definizione di «uditore giudiziario» per indicare i magistrati che abbiano superato il concorso per l'accesso in magistratura. L'introduzione della nuova definizione si è resa necessaria a causa dell'introduzione di modalità di accesso diverse da quelle previste nella precedente normativa.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

 

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C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Le modifiche alla legislazione vigente, dettagliatamente indicata nel punto 1, lettera B), sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa, ad eccezione dell'articolo 7 (Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare) con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi dettagliatamente indicati nella norma.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Abrogazioni espresse sono contenute nell'articolo 4 con riferimento ad alcuni articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. All'articolo 6, comma 53, si è disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il presente intervento normativo, ferme restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del disegno di legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere in forza della delega conferita con l'articolo 7.

3. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        I progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento sono i seguenti:

            a) atto Senato n. 96, Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;

            b) atto Camera n. 524, Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;

            c) atto Senato n. 108, Delega al Governo per il riordino dell'ordinamento giudiziario militare;

            d) atto Camera n. 375, Delega al Governo per il riordino dell'ordinamento giudiziario militare;

            e) atto Camera n. 1660, Disposizioni in materia di accesso alla magistratura ordinaria;

            f) atto Senato n. 614, Modifiche alla legge 25 giugno 2005, n. 150, in materia di trattamento economico della magistratura ordinaria;

            g) atto Senato n. 585, Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, in materia di incentivazione per i magistrati destinati a sedi disagiate.